"Europea International" è una Associazione di scuole di agricoltura europee e si propone di ottenere un riconoscimento sempre più ampio in modo da poter contribuire a tutelare la formazione come sostegno fondamentale per l'agricoltura e l'ambiente a livello europeo.
Articolo 1
Si propone la costituzione di un'associazione internazionale per l'istruzione e per scopi scientifici dal nome "EUROPEA": Istruzione Agraria in Europa.
Tale Associazione è registrata secondo la legge belga del 25 ottobre 1919, modificata dalla legge del 6 dicembre 1954.
Articolo 2
L'ufficio centrale dell'Associazione ha sede a Bruxelles, presso la "Haute Ecole Lucia de Brouckere", Istitut Arthur Haulot 1, Avenue E. Gryzon, B-1070 Bruxelles.
L'ufficio centrale può essere trasferito altrove in Belgio su decisione del Comitato di gestione secondo quanto pubblicato negli allegati di "Moniteur Belge".
Finalità
Articolo 3
L'Associazione, che non ha scopi di lucro, si prefigge le seguenti finalità:
- sviluppare e migliorare la formazione agraria
- sviluppare il riconoscimento reciproco delle qualifiche nell'istruzione agraria
- sostenere gli scambi di studenti e docenti
- sviluppare programmi di formazione comuni
- armonizzare i sistemi di formazione
- incoraggiare la collaborazione tra mondo professionale e istruzione agraria
- monitorare e valutare i cambiamenti nell'economia agricola
- sviluppare i programmi modulari che possano essere somministrati in paesi diversi
- incoraggiare lo sviluppo di programmi di formazione per adulti all'interno della Comunità
- sviluppare reti telematiche
- promuovere contatti al di fuori della Comunità, in particolare con i paesi dell'Est e quelli in via di sviluppo
- incoraggiare attivamente lo studio di una seconda lingua
- incoraggiare attivamente scambi inter-culturali
A tal fine l'Associazione si impegna a creare un comitato permanente per perseguire queste proposizioni e risoluzioni.
Composizione
Articolo 4
L'Associazione è costituita da Membri Rappresentanti (nazionali e regionali), Associati, Affiliati e Onorari.
L'ammissione è soggetta alle seguenti condizioni:
Possono essere rappresentanti nazionali le associazioni nazionali aventi status legale e riconosciute dall'autorità nazionale competente.
Possono essere rappresentanti regionali le associazioni regionali aventi status legale e riconosciute dalla competente autorità regionale. Tale componente è riconosciuta soltanto per i paesi aventi una struttura federale o regionale.
Ogni paese può avere al massimo un rappresentante nazionale e tre regionali.
Possono essere associate tutte le associazioni aventi status legale e ammesse dalla Assemblea Generale con i due terzi dei voti dei rappresentanti presenti o rappresentati.
Tutti i membri per le categorie a, b & c devono operare nella formazione agraria.
Ogni paese membro nuovo della Comunità Europea e le nazioni che hanno fatto richiesta di adesione alla UE possono essere rappresentati in EUROPEA in base alle condizioni stipulate agli articoli 4 e 5 di questo statuto.
Possono essere affiliati i soggetti o gli enti, pubblici o privati, che, attraverso la loro attività, possano collaborare al raggiungimento delle finalità elencate all'Articolo 3 e la cui ammissione sia approvata dalla Assemblea generale per i due-terzi dei rappresentanti e degli associati presenti o rappresentati.
Possono essere membri onorari tutti i soggetti o enti che abbiano interesse nel settore dell'agricoltura.
I membri di tutte le categorie che desiderino ritirarsi dall'associazione, possono farlo inviando una lettera al Presidente presso l'Ufficio Centrale dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi verso l'Associazione.
L'espulsione dei membri può essere proposta dal comitato di direzione, ascoltata la difesa di ogni singolo caso e con votazione dei due-terzi dell'Assemblea Generale dei membri votanti presenti o rappresentati.
Qualsiasi membro che perda tale diritto di membership non ha diritto di partecipare all'Associazione o ai suoi fondi.
Articolo 5
I membri pagano una sottoscrizione in base alla categoria di appartenenza, stabilita annualmente dalla Assemblea Generale su consiglio del comitato di direzione.
Assemblea Generale
Articolo 6
L'Assemblea Generale ha l'autorità di realizzare gli obiettivi dell'Associazione. E' composta da tutti i membri come definiti all'Articolo 5.
Le responsabilità sono le seguenti:
- Approvazione dei bilanci e dei conti
- Allocazione dei risultati e delle stime
- Elezione e allontanamento dei membri dell'esecutivo
- Modifica dei regolamenti
- Programma di lavoro
- Dissoluzione dell'Associazione
Articolo 7
L'Assemblea Generale si riunirà annualmente sotto la presidenza del presidente o di un vice presidente. Gli inviti saranno inviati dal presidente 30 giorni prima ed esporranno l'ordine del giorno.
Una riunione straordinaria può essere convocata dal convocato dirigente o da almeno il 20% dei membri che devono essere rappresentati da almeno 5 membri. L'invito deve indicare il motivo e l'ordine del giorno.
Entro 15 giorni dalla data di invio degli inviti, il 20% dei componenti, rappresentati da almeno 5 membri possono chiedere l'inclusione di altri punti all'ordine del giorno.
Articolo 8
Ogni rappresentante nazionale ha 12 voti all'Assemblea Generale; i rappresentanti regionali condivideranno i 12 voti per nazione.
I membri associati hanno un voto ciascuno.
I rappresentanti nazionali e regionali ed i membri associati possono essere rappresentati alla Assemblea Generale da un altro rappresentante nazionale e regionale o da un membro associato dello stesso paese dotato di speciale autorità.
L'Assemblea Generale raggiungerà il quorum con i 2/3 dei rappresentanti degli stati membri.
Articolo 9
Eccetto casi particolari stabiliti in questi regolamenti, le decisioni e le risoluzioni sono prese dalla semplice maggioranza dei voti e notificate a tutti i membri.
In caso la maggioranza non sia raggiunta, la mozione è respinta.
Le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono registrate e firmate dal presidente e dal segretario. Il Verbale è tenuto dal segretario e sarà disponibile a tutti i membri.
Modifica e dissoluzione dei regolamenti
Articolo 10
Senza contravvenire l'Articolo 5 della legge del 28 ottobre 1919, tutte le modifiche ai regolamenti devono provenire dal comitato dirigente o almeno dai due terzi di tutti i membri dell'Associazione sia nazionali sia regionali.
Il comitato dirigente deve avvisare i membri almeno 30 giorni prima dell'Assemblea Generale che considererà la proposta.
Le discussioni sono valide se sono presenti 1 2/3 dei membri o dei rappresentanti.
Le decisioni sono ratificate con una maggioranza di 2/3 di voti.
Se non è raggiunta la presenza di 2/3 dei membri, deve essere convocata un'altra Assemblea Generale e la decisione sarà presa senza considerare il numero dei presenti. La seconda riunione deve essere concordata secondo i regolamenti di cui sopra con un avviso di tre mesi.
Modifiche ai regolamenti saranno effettive solo quando sarà completata la procedura richiesta all'Articolo 3 della legge 25 ottobre 1919.
L'Assemblea Generale deciderà il metodo di dissoluzione e la liquidazione della Associazione.
Comitato di Gestione
Articolo 11
L'Associazione è amministrata da un comitato di gestione in cui ogni membro è rappresentato da almeno 1 e non più di 3 direttori. Almeno un direttore deve essere di nazionalità belga.
I dirigenti proposti dagli stati membri sono eletti dall'Assemblea Generale alle seguenti condizioni:
- Devono appartenere ad un'associazione nazionale o regionale membro di Europa
- Devono occuparsi d'istruzione agraria
La carica dura due anni ed è rinnovabile per 2 mandati successivi. In caso non sia possibile la sostituzione, i membri possono essere rieletti dai 2/3 dei voti dell'Assemblea Generale.
Le dimissioni dei dirigenti possono essere richieste dai 2/3 dei voti dell'Assemblea Generale.
Le dimissioni dei dirigenti non più in regola con le condizioni di eleggibilità saranno effettuate dall'Assemblea Generale successiva.
Il dirigente impossibilitato a partecipare può essere rappresentato dalla sua associazione per procura.
Articolo 12
Il comitato di gestione eleggerà al suo interno un segretario, un vice-segretario, un tesoriere ed un vice-tesoriere.
La presidenza ruoterà come nell'UE.
I dirigenti costituiscono il personale permanente incaricato della gestione quotidiana dell'Associazione
Articolo 13
Il comitato si riunirà una volta durante la presidenza semestrale dell'UE e ulteriormente se necessario.
Gli inviti sono mandati dal presidente o su richiesta di un terzo dei votanti. Devono contenere l'ordine del giorno ed essere inviati 15 giorni prima.
Il comitato raggiunge il quorum con la maggioranza dei presenti dei membri o dei rappresentanti.
Articolo 14
Il comitato ha il potere di gestire ed amministrare sotto gli auspici dell'Assemblea Generale. Può delegare la gestione quotidiana al presidente o ad un altro dell'esecutivo o funzionario amministrativo. Può anche conferire speciale autorità ad una o più persone su incarico del comitato. In tal caso il servizio reso sarebbe sottoposto a contratto e a pagamento.
Il comitato può nominare gruppi di studio e di realizzazione di progetti in accordo con gli obiettivi fissati all'Articolo 3.
Articolo 15
Le risoluzioni del comitato sono prese dalla maggioranza dei membri esecutivi presenti o rappresentati. In caso di parità, il presidente ha il voto decisivo.
Le risoluzioni sono verbalizzate, firmate dal presidente e dal segretario e tenute dal segretario che le renderà disponibili a tutti i membri dell'Associazione.
Articolo 16
Tutte le attività intraprese dall'Associazione sono firmate dal presidente e dal segretario o da due membri esecutivi nominati dal comitato.
Articolo 17
Le azioni legali sia di rivendicazione che di difesa sono affidate al comitato di gestione rappresentato dal presidente o da un membro del comitato delegato a tale scopo.
Bilanci e conti
Articolo 18
L'anno finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il comitato deve presentare un rendiconto completo dell'anno ed un bilancio di previsione per l'approvazione dell'Assemblea Generale.
L'assemblea Generale può decidere la costituzione di un fondo di riserva e concordare la somma ed il sistema di contribuzione.
Articolo 19
I vari sistemi di organizzazione dell'Associazione saranno controllati da regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
Accordi generali
Articolo 20
Tutto ciò che non è regolato dai presenti regolamenti - le notifiche agli allegati del "Moniteur Belge" - sarà organizzato secondo la legge belga.
Articolo 21
L'associazione è finanziata attraverso le sottoscrizioni dei membri, lasciti e donazioni, nonché da contributi dell'UE, nazionali, regionali o privati.
Articolo 22
I controlli dei conti annuali saranno effettuati da due persone certificate secondo la legge belga. Queste persone devono controllare il rapporto del comitato ed i conti annuali.
Articolo 23
I membri fondatori di EUROPA, associazione scientifica ed educativa internazionale, si sono riuniti in Assemblea Generale a Ettelbruck il 15 gennaio 1993, nominati membri del comitato di gestione.
da CERERE - Rassegna di problemi tecnici e didattici per l'indirizzo agrario dell'Istruzione Secondaria
Quadrimestrale - Anno XII N. 27 Gennaio - Aprile 1999 - ITAS "Basile - Caramia" LOCOROTONDO (BA)